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Circolare 1/2015 – Novità di inizio anno

Novità 2015

Aggiornamento dell’elenco dei paesi black list

Il Lussemburgo è stato escluso dalla black list di cui al D.M. 21.11.2001. Pertanto, d’ora in avanti saranno previste meno comunicazioni per gli operatori e un alleggerimento delle sanzioni per il quadro RW.

Aumento potenziale delle aliquote iva

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’aliquota IVA del 10% potrebbe aumentare di due punti percentuali e di un ulteriore punto percentuale (vale a dire fino al 13%), a decorrere dal 1° gennaio 2017. -L’aliquota IVA ordinaria del 22% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2018 (vale a dire fino al 25,5 %).
Detti aumenti scatteranno solo nel caso in cui non si adottino provvedimenti normativi in grado di assicurare gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica

Autotrasporto

Dal 2015 il committente del trasporto per conto terzi non è più obbligato a predisporre la scheda di trasporto che doveva seguire la merce oggetto di trasporto.
Inoltre è stato soppresso l’onere di evidenziare nella fattura del trasportatore, nell’ipotesi di contratti non scritti, del costo del carburante utilizzato.
Infine, la responsabilità solidale già prevista in materia di appalti, è estesa al settore dell’autotrasporto.

Black List

Il c.d. “decreto semplificazioni” ha introdotto un’importante novità in merito alla comunicazione delle operazioni con Paesi “Black list” che è adesso obbligatoria solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000. Sono state pertanto cancellate le periodicità mensile e trimestrale, sostituite dalla periodicità annuale.
L’effetto di tale modifica, tuttavia, per espressa previsione normativa, decorre già dall’inizio del 2014 e, pertanto, investirebbe la totalità delle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio passato, le quali, però, sono già state per la maggior parte sottoposte a monitoraggio e, quindi, trasmesse secondo le previgenti regole, in vigore fino al dicembre u.s.. Viene però data ai contribuenti la facoltà di continuare a effettuare le comunicazioni mensili e trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014, facoltà di cui si avvarrà lo Studio al fine di gestire in maniera coerente ed organica le comunicazioni dell’ultimo mese/trimestre 2014 con quelle già inviate fino ad ora.

Buoni pasto

A partire dal 1° luglio 2015 l’importo dei ticket elettronici dei buoni pasto non sottoposto a tassazione aumenta da 5,29 a 7 euro.

Credito d’imposta sugli investimenti

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 30.06.2015 è previsto un credito d’imposta pari al 15% dell’eccedenza degli investimenti realizzati nell’esercizio rispetto alla media dei 5 esercizi precedenti, scartando l’annualità con il valore più alto. Il bonus spetta anche alle aziende che si costituiscono nel 2015; in particolare, per queste è possibile detassare tutti gli investimenti per l’assenza della media di riferimento.
Il suddetto credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, va ripartito in tre quote annuali, di cui la prima è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato effettuato.
Possono beneficiare di detto credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa in regola con gli adempimenti in materia di rischi di incidenti sul lavoro, che acquistano, attraverso le seguenti modalità:
1. acquisto diretto,
2. leasing,
3. appalto,
4. realizzazione in economia,
beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari ed attrezzature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione) di valore superiore a € 10.000.
Il credito d’imposta è revocato se:
• l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto dell’investimento a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
• i beni oggetto dell’investimento sono trasferiti fuori dal territorio dello Stato.

Cure termali

Dal 1° gennaio 2016 non saranno più coperte dal Servizio Sanitario Nazionale le cure termali che prevedevano l’erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte di Inps e Inail.

Definizione di prima casa

A seguito dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni, per usufruire delle agevolazioni fiscali sulla prima casa (anche per l’applicazione dell’Iva al 4% e dell’imposta di registro al 2%) deve trattarsi di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Pertanto nell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile, con possibilità di rettificare le imposte versate sugli acconti, sulla base di un’errata qualificazione dell’immobile al momento della stipula del preliminare. Vengono quindi superate le definizioni di “abitazione di lusso” e di fabbricati “Tupini”, ai fini dell’applicazione dell’Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla “prima casa” si applica l’aliquota del 10%.

Detraibilità iva dei beni omaggio

Il valore unitario per la detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto dei beni omaggio è stato elevato a 50 euro.

Dichiarazione e Comunicazione Iva

A partire dalla dichiarazione Iva dovuta per il periodo d’imposta 2015 i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione Iva annuale entro il mese di febbraio e saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva.

Emissione delle note di variazione Iva

E’ stata estesa la facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestati ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) L.F. pubblicati nel registro delle imprese.

Incentivi per l’acquisto di abitazioni da locare

Ai contribuenti, persone fisiche non esercenti attività commerciale, che entro il 31/12/2017 acquistano fabbricati per concederli in locazione entro 6 mesi (dall’acquisto o dall’ultimazione dei lavori) a inquilini non parenti di primo grado è riconosciuta una deduzione Irpef dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto o di costruzione di fabbricati residenziali, nuovi o ristrutturati, nel limite massimo di spesa di € 300.000,00 da ripartire in 8 quote annuali.
Detta agevolazione è applicabile anche agli interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto dell’immobile.
Gli immobili devono essere:
• di tipo residenziale;
• non classificati o classificabili nelle categorie A1 (abitazione signorile), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi storico-artistici);
• non inseriti in zone omogenee classificate “E” secondo il D.M. Lavori Pubblici n.1444/68;
• in classe energetica A o B;
• di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro o risanamento conservativo;
• invenduti alla data del 12 novembre 2014,
• ceduti da:
1. imprese di costruzione,
2. imprese di ristrutturazione immobiliare,
3. cooperative edilizie;
4. imprese che hanno effettuato gli interventi edilizi;
• locati con contratti della durata di 8 anni continuativi (se per cause non imputabili al proprietario il contratto viene risolto, non viene meno l’agevolazione purché ne venga stipulato un altro entro un anno dalla data di risoluzione del precedente contratto).
Il canone di locazione non deve essere superiore a:
1. quello indicato nella convenzione di cui all’art.18 D.P.R.380/2001 (Convenzione tipo con il Comune)
2. al minore tra:
• il canone definito ai sensi dell’art.2, comma 3, L. 431/98 (contratti a canone concordato)
• il canone stabilito ai sensi dell’art.3, comma 114, L.350/2003 (contratti a canone speciale o Social housing).

Interessi legali

Dal 1° gennaio 2015 la misura del saggio degli interessi legali passa dall’1% allo 0,5% in ragione d’anno.
La variazione è calcolata in base all’indice Istat per i prezzi al consumo.

Lettere d’intento

A partire dal 12 febbraio 2015 la comunicazione delle lettere di intento all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente dall’esportatore abituale, su cui grava anche l’onere di consegnare tale dichiarazione al cedente o prestatore, ovvero in dogana, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione all’Amministrazione Finanziaria.
Rimane a carico del fornitore di beni o servizi l’onere:

• di verificare via web l’avvenuta presentazione telematica della comunicazione delle lettere di intento, prima dell’emissione della fattura senza applicazione dell’imposta contenente l’indicazione del numero di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento;
• di riepilogare, successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute.

Polizze vita

Dal 2015 le plusvalenze generate da polizze incassate dagli eredi, fino a oggi completamente esenti, saranno tassate con un’aliquota del 26%.

Ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto alcune modifiche all’istituto del ravvedimento operoso sia in merito alla possibilità di accesso alla procedura che alla riduzione delle sanzioni.

Registrazione locazioni immobiliari

Dall’1/1/2015 l’imposta di registro, i tributi speciali e i compensi, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e4 di affitto di immobili dovranno essere versati esclusivamente tramite il Mod. F24 “Elide”.

Responsabilità solidale in materia di appalti e autotrasporto

In materia di appalti è stata abrogata la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.
E’ stata apportata anche una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d’imposta.
La responsabilità solidale, ai fini contributivi, retributivi, assicurativi e in materia di Codice della strada sarà operativa solo a condizione che di ciò si faccia espressamente menzione in sede contrattuale.

Reverse charge

Dal 2015 viene ampliata la platea dei soggetti ai quali si applica la disciplina del reverse charge.
La novità riguarda le imprese che operano nei settori:
• della demolizione,
• delle pulizie,
• dell’installazione impianti e dei lavori di completamento degli edifici,
• del settore energetico e della grande distribuzione (per questi ultimi due settori, tuttavia, occorre il benestare dell’Unione Europea).

Riqualificazione energetica degli edifici: lavori pluriennali

Viene abrogato l’obbligo di comunicare alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta.

Ristrutturazioni edilizie e interventi per il risparmio energetico

La Legge di Stabilità 2015, nel rinnovare le agevolazioni del 50% e del 65% per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ha anche elevato dal 4% all’8% la ritenuta che le banche devono operare all’atto del bonifico a favore del fornitore.
Viene inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in 10 rate annuali e per un importo massimo pari a 10 mila euro in abbinamento a ristrutturazione edilizia.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge di stabilità 2015 ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni edificabili e delle partecipazioni societarie, effettuando il versamento rateale (fino a 3 rate) di un’imposta sostitutiva pari al 4,00%, per le partecipazioni non qualificate e all’8,00% per i terreni e le partecipazioni qualificate.
Il termine previsto per il versamento e il giuramento della perizia è il 30.06.2015.

Società in perdita sistemica

Il periodo di tempo di osservazione per considerare una società in perdita sistemica è stato aumentato da 3 a 5 anni.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo le regole della propria categoria di reddito, per altro senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito). L’Agenzia ha inoltre puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.

Split payment

La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo meccanismo in materia di iva, il c.d. split payment.
A seguito di tale novità, in vigore già dall’inizio dell’anno, i fornitori di beni e servizi nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari e di altri soggetti non incasseranno l’IVA addebitata in via di rivalsa.
È stato introdotto nel corpo del decreto IVA il nuovo art. 17-ter in base al quale l’IVA addebitata ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972 è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti “secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il nuovo meccanismo non incide sulle modalità di fatturazione (che restano quelle ordinarie).
Per meglio spiegare il meccanismo dello split payment si riporta il seguente esempio:
Si consideri il caso in cui un’impresa abbia acquistato una partita di merce pagando la fornitura 10.000 euro di imponibile e 2.200 euro di IVA, per un importo complessivo di 12.200 euro. La medesima impresa vende la merce ad un Comune. In questo caso l’imponibile ammonta a 30.000 euro e l’IVA risulta pari a 6.600 euro.
Nell’effettuare il pagamento il Comune sarà tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice della merce l’importo di 30.000 euro trattenendo a sé l’IVA di 6.600 che dovrà essere successivamente versata dallo stesso Comune nelle casse dell’erario secondo modalità che saranno definite più avanti con apposito decreto.
Invece l’impresa cedente non dovrà effettuare alcun versamento per ciò che riguarda l’IVA addebitata al Comune e risultante dalla fattura emessa. Tuttavia, la stessa impresa potrà esercitare il diritto alla detrazione per ciò che riguarda l’imposta sul valore aggiunto a sua volta addebitatagli all’atto dell’acquisto della merce successivamente oggetto di rivendita.

TFR in busta paga

In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con un DPCM (che dovrà essere emesso entro la fine di gennaio di concreto tra il Ministero del lavoro e dell’economia) che ne stabilisce le modalità di attuazione, di percepire la quota maturanda del TFR (ex articolo 2120 c.c.), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

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